loader image

Caccia selvaggia, la Commissione UE scrive all’Italia: rischio procedura d’infrazione

8 Febbraio 2023 | Non categorizzato

Ph: Rolf Schmidbauer

 

Sparare agli animali anche nelle zone vietate alla caccia e nei giorni di silenzio venatorio: per l’Italia si può, per l’Europa, invece, per fortuna no. La Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera per chiedere chiarimenti in merito all’approvazione della cosiddetta legge “caccia selvaggia”, cioè l’art.1, comma 447 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio che, modificando la legge 157 del 1992, toglie protezione alla fauna selvatica e prevede la possibilità di abbattimento anche in contesti urbani e nelle aree protette. Prima di diventare disposizione di legge, l’emendamento era stato presentato da un gruppo di parlamentari di Fratelli d’Italia ed era stato ampiamente annunciato durante la campagna elettorale, nonostante violasse le Direttive Comunitarie in materia di ecosistemi e biodiversità, aprendo la strada a contenziosi. Ora l’Italia, che rischia una procedura d’infrazione per violazione del diritto comunitario, ha un mese di tempo per dare risposte all’UE.

Il monito europeo invita le autorità italiane a rispettare gli obblighi di tutela derivanti dalle direttive Habitat e Uccelli: in particolare, l’art. 12 della direttiva Habitat e l’art. 5 della Direttiva Uccelli prescrivono agli Stati membri l’obbligo di adottare misure che vietino non solo di uccidere o catturare le specie protette ma anche di arrecare disturbo, in particolare durante i periodi di riproduzione, di dipendenza, di ibernazione e di migrazione.

Il testo di legge italiano è apparso da subito confuso. È stato materia di scontro tra fazioni politiche da una parte, e tra istanze ambientaliste e animaliste e mondo venatorio dall’altra, ma rappresenta anche quello che da più voci è stato definito un vero e proprio “pasticcio legislativo”, messo in piedi dalla sera alla mattina senza tenere conto di fondamentali aspetti scientifici e giuridici.

In particolare, la norma è in contrasto con le già citate direttive comunitarie Habitat e Uccelli, con la Strategia UE sulla tutela della biodiversità ma anche con i recenti orientamenti emersi dalla COP 15 di Montreal-Kunming. Capiamo meglio: la norma modifica gli articoli 19 e 19-bis della legge del ’92. Tra le modifiche, il comma 2 sostituito nell’art.19 specifica che le regioni e le province autonome possono provvedere “al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto” e possono farlo “per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale”. Si legge inoltre che “qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria”.

Le cosiddette “attività di contenimento”, dunque, sarebbero autorizzate anche nelle zone vietate, comprese le aree protette e le aree urbane, e nei periodi di divieto. Non basta, perché nell’art.19-bis (comma 3) si legge anche che “Al fine di fronteggiare l’emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023”. Tradotto: la legge incrementa, con mezzo milione di euro di soldi pubblici, un fondo il cui 95% è destinato alle associazioni venatorie a partire già dall’anno in corso. L’emendamento che invece prevedeva di aumentare i ristori per gli agricoltori e gli allevatori che subiscono danni da fauna selvatica non è stato preso in considerazione.

Le osservazioni da fare sono molte. Ci limitiamo a due. La prima ha a che fare con la totale deregolamentazione che il nuovo provvedimento incoraggia sia nelle aree urbane sia nei Parchi. La norma ignora in toto la legge 394 del ’91 che promuove nelle aree protette la conservazione delle specie animali e vegetali, per la cui tutela “lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di  cooperazione”, si legge nel testo di legge del ’91. Aprire uno spiraglio agli abbattimenti della fauna in aree dove per decenni si è lavorato nella direzione contraria significa, tra le altre cose, vanificare gli sforzi passati e presenti e spianare la strada a pratiche illegali come il bracconaggio. La nuova legge, inoltre, sponsorizza il ricorso alla caccia come unico sistema di contenimento della fauna, modello considerato ormai obsoleto e inefficace. E non tiene conto dell’art.9 della Costituzione dove si legge che “La Repubblica […] tutela l’ambiente,  la  biodiversità  e  gli  ecosistemi,  anche nell’interesse  delle  future  generazioni. […]”. Un intervento legislativo del genere è in palese contrasto con l’ultima parte della nuovo comma terzo dell’art.9 che demanda “alla legge dello Stato [la] disciplina dei modi e forme di tutela degli animali”.

A livello internazionale, la legge appena introdotta viola diverse norme e orientamenti che vanno in senso contrario. La più importante violazione è quella della Direttiva Comunitaria Habitat recepita in Italia nel 1997 che ha come scopo “salvaguardare la biodiversità – si legge – mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (art 2). La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie (elencati rispettivamente negli allegati I e II), e il regime di tutela delle specie (elencate negli allegati IV e V). Fondamentale, è anche la violazione dell’art.7 della direttiva Uccelli – da cui deriva il primo importante monito europeo all’Italia – che vieta espressamente la caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione e dipendenza, e ritorno al luogo di nidificazione per le specie migratrici.

Tra le violazioni internazionali c’è anche quella della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030: un piano complessivo e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, con l’approvazione della nuova legge, si ignorano le posizione assunte nell’accordo stretto nello scorso dicembre 2022 al termine della quindicesima Conferenza delle parti a Montreal dove, per due settimane, dal 7 al 19 dicembre 2022, sotto la presidenza della Repubblica Popolare Cinese, si è discusso di biodiversità a livello mondiale. L’accordo, firmato con il nome di Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), ha fissato, in estrema sintesi, 4 obiettivi: proteggere entro il 2030 il 30% del Pianeta; ripristinare il 30% delle aree naturali degradate; riconoscere i diritti dei popoli indigeni; ridurre a zero la perdita di biodiversità, in particolare per quegli ecosistemi ad alta integrità ecologica.

 

Fonti:
  • Emendamento 78.015: Link
  • LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197: Link
  • LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394: Link
  • LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157: Link
  • Art. 9 della Costituzione: Link
  • Direttiva 92/43/CEE “Habitat”: Link
  • Accordo Kunming/Montreal: Link
  • Strategia europea sulla biodiversità: Link